Luoghi di lavoro
Il D.Lgs. 626/94 modificato e integrato dal D.Lgs. 242/96 recepisce la direttiva CEE 89/654 relativa alle prescrizioni minime per la sicurezza e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Si intendono per luoghi di lavoro i luoghi destinati
a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno della scuola, nonché
ogni altro luogo nell'area della medesima.
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I luoghi di lavoro devono essere strutturati, tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap. Le disposizioni relative al superamento delle barriere architettoniche non si applicano ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 01 gennaio 1993, ma debbono essere comunque adottate misure idonee a consentire la mobilità.
Vie di circolazione
Le vie di circolazione, comprese scale, banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente e in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste non corrano alcun rischio.
Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per le persone ovvero per le merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi, scale.
I passaggi devono essere in condizioni tali da rendere
sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
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Le vie di circolazione ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la normale circolazione. Quando per ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.