NOTE - Parte I

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d. P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

-- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

-- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

--La legge n. 142/1992 reca disposizioni pcr l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991). L'art. 43 cosi recita:

"Art. 43 (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega).--1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE,89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,90/394/CEE e 90/679/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;

b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e tutela dei lavoratori;

c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale;

d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresi la dermizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:

1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unità sanitarie locali, anche la fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamento in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con parlicolare riferimenlo alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori di formazione in detta materia;

3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dell'attività lavorativa;

4) che per attività lavorative comportanti rischi particolar- menle elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, l'attività di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro;

5) che le interruzioni periodiche di cui all'articolo 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonchè le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite quantificate nel decreto legislativo di attuazione.

2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione più favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente.

3. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

-- La direttiva 89/391/CEE è pubblicata in GUCE n. 1, 183 del 29 giugno 1989. L'art. 16 così recita:

"Art. 16 (Direttive particolari - Modifiche - Portata generale della presente direttiva).-1. Il Consiglio, su proposta della Commissione fondata sull'articolo 118 A del trattato, stabilisce direttive particolari riguardanti, fra l'altro, i settori di cui all'allegato.

2. La presente direttiva è, fatta salva la procedura prevista all'articolo 17 per quanto riguarda gli adattamenti tecnici, le direttive particolari possono essere modificate conformemente alla procedura prevista all'articolo 118 A del trattato.

3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano interamente all'insieme dei settori contemplati dlalle direttive particolari,fatte salve le disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute in queste direttive particolari".

--La direttiva 89/654/CEE è pubblicata in GUCE n. L 393 del 30 dicembre 1989.

--La direttiva 89/655/CEE è pubblicata in GUCE n. L 393 del 30 dicembre 1989

--La direttiva 89/656/CEE è pubblicata in GUCE n. L 393 del 30 dicembre 1989.

--La direttiva 90/269/CEE è pubblicata in GUCE n. L 156 del 21 giugno 1990.

--La direttiva 90/270/CEE è pubblicata in GUCE n. L 156 del 21 giugno 1990.

--La direttiva 90/394/CEE è pubblicata in GUCE n. L 196 del 26 luglio 1990.

--La direttiva 40/679/CEE è pubblicata in GUCE n. L374 del 31 dicembre 1990.

--La legge n. 146/1994 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia dalle Comunità europee (legge comunitaria 1993).

Nota all'art. 1:

--La legge n. 877/1973 reca norme per la tutela del lavoro a domicilio.

Nota all'art. 2:

--I1 D.Lgs. n. 277/1991 reca attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. L'art. 55 così recita: .

"Art. 55 (Esercizio dell'attività di medico competente). -- 1. I laureati in medicina e chirurgia che pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitarc la funzione di medico competente.

2. L'èsercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.

3. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa".

Nota all'art. 4

I1 D.P.R. n. 547/1955 reca norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'art. 394 cosi recita:

"Art. 394 (Compiti della commissione). -- la commissione consultiva permanente di cui all'articolo precedente ha il compito di:

a) esaminare e formulare proposte sulle questioni generali relalive alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o all'igiene del lavoro;

b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti in genere la tutela fisica dei lavoratori;

c) esprimere parere sulle richieste di deroga previste all'art. 395;
d) esprimere parere sui ricorsi previsti all'art. 412;
e) esprimere parere su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle questioni inerenti alla applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e su qualiasi altra questione relativa alla sicurezza del lavoro.

La commissione per l'espletamento dei suoi compiti può chiedere dati o promuovere indagini e su richiesta o autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, effettuare sopraluoghi.

- - I1 D.P.R. n. 175/l988 reca attuazione della direttiva 82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinare attività industriali. L'art. 1 così recita:

"Art. 1 (Campo di applicazione). Le disposizioni del presente decreto concernono la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero essere causati da determinate attività industriali e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente".

2. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 si intende per:

a) attività industriali:

1) qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato 1 che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presenlare rischi di incidenti rilevanti nonchè il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo;

2) qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specifi- che all'allegato ll;

b) fabbricante:

I) chiunque sia responsabile di una attività industriale;

c) incidente rilevante:

I) un avvenimento quale un'emissione un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo a un pericolo grave immediato o differito per l'uomo all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose;

d) sostanze pericolose:

I) per l'applicazione dell'articolo 6 le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV nonchè le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato ll nelle quantità menzionate nella prima colonna;

2) per l'applicazione dell'articolo 4 le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II nelle quantità menzionate nella seconda colonna.

Nota all' art. 8:

-- Per il D.P.R. n. 175/l988 vedi nota all'art. 4.

Nota all'art. 13:

-- Il D.P.R. n. 577/1982 reca il regolamento sull`espletamento dei servizi antincendi.

Nota all'art. 20:

-- Il D.l.gs. n. 29/1993 reca razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421.

L'art. 10 cosi recita:

"Art. 10 (Partecipazione sindacale). -- l. Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta nei casi previsti dal presente decreto le incontrano per l'esame delle predette materie ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie.

2. L'eventuale esame previsto dal comma I deve espletarsi nel termine tassalivo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni".

Nota all'art. 26.

---Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. L'art. 393 cosi recitava:

"Art. 393 (Costituzione della commissione).--Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'giene del lavoro.

Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:

dal direttore generale dei rapporti di lavoro e da quattro esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui tre ispettori del lavoro laureati due in ingegneria ed uno in medicina e chirurgia;

due esperti designati dal Ministero dell'industria e del commercio;

un esperto designato da ciascuno dei Ministeri dell'interno delle finanze dei lavori pubblici dell'agricoltura e foreste due esperti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

un esperto designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

due esperti designati dall'Ente nazionale della prevenzione infortuni;

tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro a carattere nazionale;

tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale;

un esperto scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda a carattere nazionale.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, è designato un membro supplente.

Le funzioni inerenti alla segreteria della Commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della commissione consultiva permanente, ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la prcvidenza sociale e durano in carica tre anni.

La comnnissione consultiva permanente puo costituire nel suo seno comitati speciali, dei quali determina la composizione e le funzioni.

Il presidente ha la facoltà anche su richiesta della commissione o dei comitati, di far assistere alle singole riunioni rappresentanti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici o privati, nonche persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.

Per l'art. 394 del D.P.R. n. 547/l955 vedi nota all'art.4.

Per il D.P.R. n. 277/1991 vedi nota all'art. 2. L'art. 48 cosi recita:

Art. 48 (Deroghe per situazioni lavorative particolari).-- 1. Il datore di lavoro puo richiedere deroghe:

a) all'applicazione dell'art.3, per situazioni eccezionali, nelle quali non sia possibile mediante misure tecniche ovvero organizzative, ivi compresa la riduzione del tempo di esposizione ridurre l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al di sotto di 90 dBA anche con l'uso dei mezzi individuali di protezione di cui allo stesso art. 43;

b) all applicazione dell'art. 43, per lavoratori che svolgono compiti particolari, che comportano un'esposizione quotidiana persona- le superiore a 90 dBA se l'applicazione di detta misura provoca un aggravamento complessivo del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori considerati e non è possibile evitare tale rischio con altri mezzi.

2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ovvero al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per cio che attiene alle attivita estrattive, e comprendono:

a) per i casi di cui al comma 1, lettera a):
I) la descrizione dell'attività lavorativa;
2) le misure preventive e protettive previste;
3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da utilizzare;
4) l'esposizione quotidiana personale dei lavorativi interessati;

5) la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione deg1i esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati;

b) per i casi di cui al comma 1, lettera b):

1) la descrizione delle mansioni che comportano la esposizione anomala, con la specificazione delle cause che determinano un aggravamento del rischio complessivo in caso di utilizzazione dei mezzi personali di protezione;

2) le misure previste per ridurre, per quanto possibile, il rischio complessivo;

3) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori inte- ressati;

4) la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati.

3. la concessione delle deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), è condizionata dall'intensificazione del controllo sanitario da parte del medico competente.

4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Per le attività estrattive le deroghe sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Tali deroghe sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la compilazione del prospetto di cui al comma 6.

5. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per le deroghe di cui al comma 1, lettera a) e b), comporta la revoca nella stessa forma di cui al comma 4.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni due anni alla Commissione delle Comunità europee il prospetto globale delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo".

--Il D.lgs. n. 77/1992 reca l'attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. L'art. 8 cosi recita:

Art. 8 (Autorizzazioni in deroga per attività di ricerca e sperimentazione) -- 1. Chiunque intenda intraprendere un'attività intesa a produrre o utilizzare un agente di cui all'art 1 per ricerche, sperimentazioni ivi comprese le analisi, deve inviare una richiesta di autorizzazione in deroga al disposto dell'art. I al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. la richiesta di autorizzazione contiene i seguenti dati:

a) descrizione della ricerca o sperimentazione e indicazione dei motivi che rendono indispensabile l'utilizzazione dell'agente;
b) quantitativi di agente impiegato o eventualmente prodotto;
c) numero dei lavoratori addetti;
d) caratteristiche dei locali ove gli agenti vengono prodotti, custoditi, ulilizzati e delle strumentazioni dei lavoratori;
e) misure di sicurezza previste pcr evitare l'esposizione dei lavoratori;
f) misure previste per distruggere g1i agenti presenti negli scarti al termine di ogni operazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma II è rilasciata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Essa ha la durata di tre anni ed e rinnovabile. Tali autorizzazioni sono comunicate all'organo di vigilanza competente.

4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso ai dati di cui al comma 2".

-- Per l'art. 43 della legge n. 142/1992 vedi nota alle premesse.
-- Per il D.P.R. n. 547/1955 vedi nota all'art. 4. L'art. 395 cosi recitava:

"Art. 395 (Deroghe di carattere generale).-- Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo di tempo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdcnza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, per g1i edifici, locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo relativamente alle attivita produttive ed ai settori industriali per i quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali sempre che sussistono o vengano adottate idonee misure di sicurezza.

Il predetto Ministro, col decreto, col quale stabilisce la durata della suddetta deroga, determina le attività produttive ed i seltori industriali per i quali si applica la deroga medesima e riconosce l'idoneità delle misure di sicurezza necessarie e ne prescrive l'adozione.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresi, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi e effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393".

Modulo0