NOTE - Parte II
Nota all' art. 29:
-- L'art. 8 del D.lgs. n 517/1993 sostituisce l'art. 7 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria,
con il seguente:
"Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione).-- 1. Le regioni istituiscono
presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di prevenzione
cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità
sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della
sanita animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
consrvazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati,
e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione
tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione
regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti
di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento delle
attivita di sanità pubblica veterinaria.
2. Le attivita di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare
la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali
sono assicurate dal Ministero della sanita che si avvale per gli aspetti
di competenza, dell'Istituto superiore di Sanità dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici
sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia
naziopnale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca
del CNR e dell'ENEA.
3. I dipartimenti di prevenzione tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dcll'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione
utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e
per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette
informazioni anche attraverso strumenti telematici.".
Note all'art. 33:
-- Per il D.P.R. n. 547/1955vedi nota all'art 4. Gli articoli 8, 11
13 e 14 cosi recitavano:
"Art. 8 (Pavimenti e passaggi). -- I pavimenti degli ambienti
di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche
o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro
il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
Qualora i passaggi siano destinati al transito delle persone e dei
veicoli, la loro larghezza deve essere sufficiente a consentire il passaggio
contemporaneo delle une e degli altri. A tale scopo la larghezza del passaggio
deve superare di almeno cm 70 l'mgombro massimo dei veicoli.
I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiale
che ostacolano, la normale circolazione.
Quando per evidenti ragioni tecniche non si possano complelamen- le
eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono
un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere,
gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.".
"Art. 11 (Posti di lavoro e di passaggio).--I posti di
lavoro e di passaggio devono essere idoneamente diretti contro la caduta
o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate
altre misure o cautele adeguate.".
"Art. 13 (Uscite dai locali di lavoro).--Le porte dei locali
devono per numero ed ubicazione, consentire la rapida uscita delle persone
ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
Quando in uno stesso locale i lavoratori siano in numero superiore
a 25, ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali presentino pericoli
di esplosione o di incendio e siano adibiti nel locale stesso piu di 5
lavoralori, almeno una porta, rispettivamente ogni 25 o 5 lavoratori deve
essere apribile verso l'esterno.
L'apertura verso l'esterno delle porte non è richiesta quando
possa determinare pericoli per passaggi di mezzi di trasporto o per altre
cause.
Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a deposito non sono ammesse
le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo e le porte girevoli su asse
centrale, quando non esistono altre porte apribili verso l'esterno, atte
ad assicurare, in caso di necessita, l'agevole e rapida uscita delle persone.
Ove l'esercizio normale del lavoro richieda l'adozione di porte scorrevoli
verticalmente o di saracinesche a rullo, queste sono ammesse purchè
fornite di idoneo dispositivo di fermo, nella posizione di apertura.
Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per le lavorazioni
di cui al secondo comma devono avere almeno due scale distinte, di facile
accesso. Per gli edifici già costruiti si dovra provvedere in conformità,
quando non ne esista la impossibilità accertata dall'Ispettorato
del lavoro: in quest'ultimo caso saranno disposte le misure e cautele ritenute
piu efficienti.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere l'adozione di aperture
e di scale di sicurezza, quando possano verificarsi particolari esigenze
di rapida uscita delle persone.".
"Art. 14. --I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono
essere provvisti di porte di uscita, che abbiano la larghezza di almeno
m. 1,10 e che siano in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori
normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle
porte può anche essere minore, purchè la loro larghezza complessiva
non risulti inferiore.".
-- Il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, reca norme generali per l'igiene
del lavoro. Il titolo II era cosi formulato:
"Titolo II - Disposizioni relative alle aziende industriali
e commerciali".
L`art. 6, come modificato dal presente decreto, cosi recita:
"Art. 6 (Altezza, cubatura e superficie). - I limiti minimi
per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinare
al lavoro nelle aziende che occupano più di 5 lavoratori, ed in
ogni caso in quelle che che eseguono lavorazioni indicate nell'art. 33,
devono essere i seguenti:
a) altezza non inferiore a m. 3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una
superficie di almeno mq. 2.
I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi
cioè senza deduzione dei mobili macchine e impianti fissi.
L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento alla
altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
Quando necessita tecniche aziendali lo richiedano, l'ispettorato del
lavoro, d'intesa con l'ufficio sanitario può consentire altezze
minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati
adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.
L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza,
la cubatura e superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche
alle aziende industriali che occuopano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni
che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'Ispettorato del
lavoro, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.".
Gli articoli 7, 9, 10, 11, 14, 37, 39, 40 e 43 così recitavano:
"Art. 7 (Coperture, pavimenti, pareti ed aperture).--A
meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione,
è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi i quali
non rispondono alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici ed avere aperture
sufficienti per un rapido ricambio dell`aria;
b) essere ben asciutti e ben difesi contro l`umidità;
c) avere pavimento e pareti la cui superficie sia sistemata in guisa
da permettere una facile pulizia;
Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali
di lavoro devono essere a tinta chiara.
Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze
putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superfici unita ed impermeabile
e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti
di raccolta e scarico.
Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si
mantenga bagnato, esso deve essere munito a permanenza di palchetti o di
graticolato se i lavoratori non sono forniti di zoccoli o di soprascarpe
impermeabili".
"Art. 9 (Ricambio dell'aria).--L'aria dei locali di lavoro
deve essere convenientemente e frequentement6e rinnovata.
Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio dell'aria, si deve
evitare che le correnti colpiscono direttamente i lavoratori addetti a
posti fissi di lavoro".
"Art. 10 (Illuminazione naturale e artificiale).--A meno
che non sia richiesto diversamente dalle necessita della lavorazione e
salvo che non si tratti di locali sotterranei, i locali di lavoro devono
essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta.
Anche le vie di comunicazione tra i vari locali e fra questi e l'esterno,
come passaggi, i corridoi e le scale, devono essere ben illuminati, quando
e possibile, a luce naturale.
L'illuminazione artificiale deve essere idonea per intensita, qualità
e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro.
Per quanto riguarda l'intensità,ove esigenze tecniche non ostino,
devono essere assicurati i valori minimi seguenti:
per ambienti destinati a deposito di materiali grossi 10 lux
per i passaggi, corridoi e scale .................................20
"
per lavori grossolani ................................................40
"
per lavori di media finezza ....................................100
"
per lavori fini ........................................................200
"
per lavori finissimi ................................................300
"
Per i lavori di media finezza, fini e finissimi i suddetti valori possono
essere conseguiti mediante sistemi di illuminazione localizzata sui singoli
posti di lavoro; in tal caso si deve provvedere a che il livello medio
di illuminazione generale dell'ambiente non sia inferiore ad un quinto
di quello esistente nei posti di lavoro.
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale
devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di
efficienza".
"Art. 11 (Temperatura) - La temperatura dei locali chiusi
di lavoro deve essere mantenuta entro i limiti convenienti alla buona esecuzione
dei lavori e ad evitare pregiudizio alla salute dei lavoratori.
Quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente,
si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo
alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali
di protezione.
Nel giudizio sulla temperatura conveniente per i lavoratori si deve
tenere conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado
di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti".
"Art. 14 (Sedili).--Nei locali in cui si compiono lavori
non continuativi, interrotti cioè da periodi di riposo, il datore
di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori sedie o panche idonee
in numero sufficiente perchè possano sedersi durante tali periodi.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere che, anche nei lavori
continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando
a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale esecuzione
del lavoro".
"Art. 37 (Lavandini).--La distribuzione dell'acqua per lavarsi
deve essere fatta in modo da evitare l'uso di vaschette o di catinelle
con acqua ferma.
I lavandini devono essere in numero di almeno uno per ogni 5 dipendenti
occupati in un turno, ed i lavandini collettivi devono disporre di uno
spazio di almeno 60 centimetri per ogni posto.
Agli operai che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 il
datore di lavoro deve fornire anche adatti mezzi detersivi e per asciugarsi".
"Art. 39 (Latrine e orinatoi) -- Nelle aziende industriali
e commerciali, e nelle loro immediate adiacenze, deve esservi almeno una
latrina a disposizione dei lavoratori
Nelle aziende che occupano lavoralori di sesso diverso in numero non
inferiore a 10, vi devono essere di regola latrine separate per uomini
e per donne.
Il numero delle latrine nell'azienda non deve essere inreriore ad una
per ogni 40 persone in essa occupate
Nelle nuove costruzioni, il numero delle latrine non deve esserc inferiore
ad una per ogni 30 persone occupate per un turno.
I locali delle latrine non devono, di norma, comunicare direttamente
coi locali di lavoro; le pareti divisorie e le porte delle latrine devono
essere di altezza sufficiente a salvaguardare la decenza.
Le condizioni igieniche delle latrine, degli orinatoi, delle condutture,
dei bottini, come pure la vuotatura ed il trasporto delle materie in questi
contenute, devono rispondere alle norme consigliate dalla ingegneria sanitaria".
"Art. 40 (Spogliatoi).--Le aziende che occupano più
di 50 dipendenti, quelle che si trovano nelle condizioni indicate all'art.
38, e quelle dove gli abiti dei lavoratori possono essere bagnati durante
il lavoro devono possedere locali appositamente destinati ad uso spogliatoio,
distinti per i due sessi e convenientemente arredati.
I locali destinati ad uso di spogliatoio devono essere possibilmente
vicini ai locali di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie
e riscaldati durante la stagione fredda".
"Art. 43 (Locali di ricovero e di riposo).--Nei lavori eseguiti
normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori
un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore
dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di
un tavolo e deve essere riscaldato durante la stagione fredda>>.
Note all'art. 36:
-- Per il D.P.R. n 547/1955 vedi nota all'art 4. Gli articoli 52, 53
e 374, ai quali vanno aggiunti i commi introdotti dal presente decreto,
così recitano:
"Art. 52 (Messa in moto e arresto dei motori).--Gli organi
o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono essere facilmente
manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in modo da non
poter essere azionati accidentalmente.
Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi
dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente sul volano.
Le manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in maniera da
potersi disinnestare automaticamente per evitare il contraccolpo.
"Art. 53. (Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso
di trasmissioni o di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità,
devono essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente accessibili
per poterne conseguire l'arresto.
Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario,
a mezzi ottici, per la trasmissione. al personale addetto alla manovra,
di segnalazioni convenute di arresto dei motori non azionati da energia
elettrica.
In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della segnalazione
devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori".
"Art. 374 (Edifici, opere, inpianti, macchine ed attrezzature).
Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi
i servizi accessori, devono essere costruiti e mantenuti in buono stato
di stabilità di conservazione e di crricicnza in rclazionc allc
condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro.
Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili,
gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere in
relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono
stato di conservazione e di efficienza".
Per il D.P.R. n. 303/1956 vedi nota all'art. 33. L'art. 20 cosi recita:
<(difesa dell'aria degli inquinamenti con prodotti nocivi).--
Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili,
ed in quelli nei quali si sviluppano normalmenle odori o fumi di qualunque
specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne
o a ridurre, per quanlo è possibile, lo sviluppo e la diffusione.
L'apirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanlo è
possibile, immediatamenle vicino al luogo dove si producono>>.
Nota all art. 42:
--Il D.Lgs. n.475/1992 reca attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia
di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri, relaliva ai dispositivi
di protezione individuale.
Nota all'art. 46: .
--Pcr il D.Lgs. n. 475/1992 vedi nota all'art. 42. L'art. 15 cosi recita:
"Art. 15 (Norme finali e transitorie).--1.I DPI, già prodotti
alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alle normative
vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea, possono essere
commercializzati fino alla data del 31 dicembre 1994.
2. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile che gia svolgono l'attivita
di omologazione dei caschi e visiere per motociclisti in base al regolamento
ECE Ginevra n. 22 possono continuare tale attività fino al termine del
periodo transitorio di cui al primo comma>>.
Note all'art. 60:
--- Il D.P.R. n. 962/1982 reca attuazione della direttiva 78/610/CEE sulla
protezione sanitaria dci lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.
--Per il D.Lgs. n. 77/1992 vedi nota all'art. 26.
--Per il D.Lgs. n. 277/1991 vedi nota all'art. 2. Il capo III disciplina la
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto
durante il lavoro.
Note all'art. 61:
-- La direttiva 67/542/CEE è pubblicata in GUCE L 196 del 16 agosto
1967.
-- La direttiva 88/379/CEE è pubblicata in GUCE L 187 del 16 luglio
l988.
Nota all'art. 66:
La legge n. 256/1974 reca classificazione e disciplina dell'imballaggio e
dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi .
Nota all'art. 69:
--Per il D.Lgs. n. 277/1991 vedi nota all'art. 2. L'art. 8 cosi recita:
"Art. 8 (Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici).--I . Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari
inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico
o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante
esposizione ad un agente, in conformita al parere del medico competente e assegnato,
in quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda.
Avverso il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza.
Tale organo riesamina la valulazione degli esami degli accertamenti effettuati
dal medico competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accerta- menti, la
conferma o la modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonche la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni
equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di
lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell allontanamento temporaneo
agli effetti del comma 2".
Nota all'art. 76:
--Il D.Lgs. n. 91/1993 reca attuazione della direttiva 90/219/CEE sull'impiego
confinato di microorganismi geneticamente modificati.
L'art. 4 cosi recita:
"Art. 4.-- 1. Ai sensi del presente decreto i microorganismi modificati
geneticamente sono classificati nel modo seguente:
a) gruppo I: i microorganismi che soddisfano i criteri dell'allegato II;
b) gruppo II: i microorganismi diversi da quelli del gruppo I;
2. Per le operazioni di tipo A taluni dei criteri di cui all'allegato 11 possono
essere applicabili ai fini della classificazione di un particolare microorganismo
geneticamente modificato. In tal caso la classificazione è operata dall'utilizzatore
in via provvisoria e il Ministero della sanita applica criteri appropriati che
permettano di ottenere la maggior equivalenza possibile.
3. Con decreto del Ministro della sanita di concerto con i Ministri di cui
all'art. 1, comma 2, si provvede a determinare e ad aggiornare i criteri di
classificazione di cui i commi 1 e 2, in relazione alle determinazioni delle
Comunita europee ovvero sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Comitato
scientifico per i rischi derivanti dall'impiego di agenti biologici, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dcll'art. 40, comma
2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
4. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri
di cui all'art. 1, comma 2, è data attuazione, ai sensi dell'art. 20
della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee
nella parte in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche
di ordine tecnico relative al presente decreto.
5. Copia dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi al Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali".
Nota all'art. 86:
--Per il D.Lgs. n. 277/1991 vedi nota all'art. 2. Per l'art. 8 vedi nota all'art.
69.
Nota all'allegato 1
--Per il D.P.R. n. 175/1988 vedi nota all'art. 4.

