Art. 8 Servizio di prevenzione e protezione
1) Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all' interno dell' azienda, ovvero dell' unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni alla azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2) Il datore di lavoro designa all' interno dell' azienda ovvero dell' unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l' espletamento dei compiti di cui all' art. 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3) I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell' attività svolta nell' espletamento del proprio incarico.
4) Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all' azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l' azione di prevenzione e protezione.
5) L' organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all' interno dell' azienda, ovvero dell' unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti.
6) Se la capacità dei dipendenti all' interno dell' azienda ovvero dell' unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all' azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7) Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8) Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.
9) Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell' industria, del commercio e dell' artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10) Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
11) Il datore di lavoro comunica all' ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all' azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
1) Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
3) I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4) Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Art.10 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1) Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell' allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all' art. 8, comma 4.
2) Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all' organo di vigilanza competente per territorio:
Art. 11 Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
1) Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all' anno una riunione cui partecipano:
3) La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l' introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4) Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5) Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
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