Capo IV
Sorveglianza sanitaria
Art. 17
Art. 16 Contenuto della sorveglianza
sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla
normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico
competente e comprende:
- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l' assenza di controindicazioni
al lavoro cui i
- lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità
alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il
- giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici
e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente.
Art. 16
Art. 17 Il medico competente
1. Il medico competente:
- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione
e di protezione di cui
- all' art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell' organizzazione
dell' azienda ovvero dell' unità produttiva e delle situazioni di
rischio, alla predisposizione dell' attuazione delle misure per la tutela
della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
- c) esprime i giudizi di idoneita' alla mansione specifica del lavoro,
di cui all' art. 16;
- d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità,
per ogni lavoratore sottoposto a
- sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire
presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti
sanitari cui sono
- sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione
a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla
- lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione
sanitaria;
- g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all' art. 11, ai rappresentanti
per la sicurezza,
- i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dei rischi, visita gli
- ambienti di lavoro almeno due volte all' anno e partecipa alla programmazione
del controllo della esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestività ai fini della valutazione e dei pareri
di competenza;
- i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua
le visite mediche richieste dal
- lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio
di pronto soccorso di cui
- all' art. 15;
- m) collabora all' attività di formazione e informazione di cui
al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni,
della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro
che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui
all' art. 16, comma 1, lettera b), esprima un giudizio sull' inidoneità
parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto
il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all' organo
di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
- a) dipendente di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata
con l'imprenditore
- per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro,
questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per
lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'
attività di medico competente ai sensi dell' art. 5, lettera a),
qualora esplichi attività di vigilanza.
Art. 16 , Art. 17

