TITOLO X
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10 ferma restando l'osservanza degli adempi- menti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b e c).
1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 97. Obblighi d'informazione
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV.
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e Vl.
2. Le relazioni di cui al comma I sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
Il presenTe decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 19 settembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri COMINO, Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione Europea MARTINO, Ministro degli affari esteri BIONDI Ministro di grazia e giustizia DINI, Ministro del tesoro MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale COSTA, Ministro della sanità GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. MARONI, Ministro dell'interno. URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
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