TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art. 35 , Art.
36 , Art. 37 , Art. 38 ,
Art. 39
Art. 34.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono
per:
- a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile
od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
- b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una
- attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,la manutenzione,
la pulizia, lo smontaggio;
- c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità
di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Art. 34 , Art.
36 , Art. 37 , Art. 38 ,
Art. 39
Art. 35. Obblighi del datore di lavoro
- 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
adeguate al alvoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai
fini della sicurezza e della salute.
- 2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate
per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro
da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
- 3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di
lavoro prende in considerazione:
- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
- 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché
le attrezzature di lavoro siano:
- a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
- b) utilizzate correttamente;
- c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario,
da apposite istruzioni d'uso.
- 5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze
o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici,
il datore di lavoro si assicura che:
- a) L'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori
all'uopo incaricati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore
interessato è
- qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Art. 34 , Art.
35 , Art. 37 , Art. 38 ,
Art. 39
Art. 36. Disposizioni concernenti le attrezzature
di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono
soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le operazioni
di verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime è
obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalità e le procedure
tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico corrispondente
a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa
in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la commissione consu1tiva permanente, può stabilire modalità
e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<< Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai
pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura
di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.>>.
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<< Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione
di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità
di errore.>>.
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<< Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito
il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo
libretto.>>.
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo
1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<< Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da
proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di
sicurezza corrispondenti a tali pericoli.
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione
di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita
di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla
fonte corrispondente a tali pericoli.>>.
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art. 34 , Art.
35 , Art. 36 , Art. 38 ,
Art. 39
Art. 37. Informazione
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura
di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione
e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle
conclusioni
- eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione
delle attrezzature di lavoro;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.
2 Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili
ai lavoratori interessati.
Art. 34 , Art.
35 , Art. 36 , Art. 37 ,
Art. 39
Art. 38. Formazione ed addestramento
- 1. Il datore di lavoro si assicura che:
- a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono
una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
- b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma
5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado
di usare tali altrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai
rischi causati ad altre persone.
Art. 34 , Art.
35 , Art. 36 , Art. 37 ,
Art. 38
Art. 39. Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione
conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
- 3. I lavoratori:
- a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
- c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature
di lavoro messe a loro disposizione.
Art. 35 , Art. 36
, Art. 37 , Art. 38 , Art.
39

