TITOLO IV
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 41 , Art. 42
, Art. 43 , Art. 44 , Art.
45 , Art. 46
Art. 40. Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento
o accessorio destinato a tale scopo.
- 2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente
- destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle
forze di polizia e del
- personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali;
- e) i materiali sportivi;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori
nocivi.
Art. 40 , Art. 42
, Art. 43 , Art. 44 , Art.
45 , Art. 46
Art. 41. Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione
del lavoro.
Art. 40 , Art. 41
, Art. 43 , Art. 44 , Art.
45 , Art. 46
Art. 42. Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475.
- 2. I DPI di cui al comma I devono inoltre:
- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per
- sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu
DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei
rischi corrispondenti.
Art. 40 , Art. 41
, Art. 42 , Art. 44 , Art.
45 , Art. 46
Art. 43. Obblighi del datore di
lavoro
- 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
- essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché
- questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto
- delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi
DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite
- dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche
dei DPI disponibili sul
- mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
- significativa negli elementi di valutazione di cui al comma 1.
- 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art.
45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per
quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.
- 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti
previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
- 4. Il datore di lavoro:
- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene,
- mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi
- previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente
- alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
- richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone,
- prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun
- problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI
- lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva di
- nformazioni adeguate su ogni DPI;
- g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno
- specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico
- dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
- n. 475, appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
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Art. 44. Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art.43,
commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato.
3. I lavoratori:
- a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali
in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI
messi a loro disposizione.
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, Art. 42 , Art. 43 , Art.
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Art. 45. Criteri per l'individuazione
e l'uso
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento
per l'applicazione di quanto previsto all'art.43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività
e dei fattori specifici di rischio, indica:
- a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
- b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità
- delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego
- dei DPI.
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Art. 46. Norma transitoria
1. Fino alla dala del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di
emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al
31 dicembre 2004, possono essere impiegati:
- a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto
- legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
- b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente
- decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali
- o di altri Paesi della Comunità europea.
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, Art. 42 , Art. 43 , Art.
44 , Art. 45 , Art. 46

