TITOLO IX
Art. 89. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 22 comma l; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a), c), f), g), i). m) e p).
2. Il datore di lavoro è punito: .
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2 e 7; 12, comma 1, lettere d), e),e comma 4; 15, comma 1; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 43 commi 3, 4, lettere a), h), d), g), e comma 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 56, comma 2; 62; 63, commi 1, 3 4 e 5; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5; 78, comma 2; 79, comma 2; 80, comma 1, 81, commi 2 e 3; 82, commi 1, 2, 3 e 4; 83; 85, comma 2; 86;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4 e 6; 7, commi 1 2 e 3; 6, commi 2, 3, 7 e 8; 9, comma 2;10;12 comma 1 lettere a), b) e c); 15, comma 2; 21; 37; 43 comma 4 lettere c) e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 63 comma 6; 66, commi 1 e 4; 67; 70, commi 1 e 2; 76; 77, commi 1 e 4; 78, comma 3; 84, commi 2 e 4; 85, comma 1; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o).
4. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, comma 8; 8, comma 11; 11, commi 1 e 3; 70, commi 3 e 4; 87, commi 3 e 4.
Contravvenzioni commesse dai preposti
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 22, comma 1, 31, nonchè‚ per la inosservanza delle prescrizioni minime di cui all'art. 30, comma 3; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a) c) f) g) i) m) e p);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o).
Contravvenzioni commesse dai commercianti e dagli installatori
1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
Contravvenzioni commesse dal medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h), e l); 69, comma 4; 70, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonchè del comma 3; 69, comma 6.
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5 comma 2; 39; 44; 84, comma 3;
b) con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazionc degli articoli 67; comma 2; 84, comma 1.
Violazioni amministrative
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.