NORME
DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
DECRETO 26 agosto 1992
"Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 16 settembre 1992"
|
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Vista la legge 13 maggio
1961, n. 469, art. 1 e 2; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;
Rilevata la necessità di emanare norme di prevenzione incendi per
I'edilizia scolastica; Vista la norma elaborata dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui al- I'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto I'art. 11
del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577:
Decreta
Sono approvate le norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica
contenute in allegato al presente decreto. II presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ì
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO
NORME DI PREVENZIONE
INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
INDICE
- Generalità
- Caratteristiche Costruttive
- Comportamento al Fuoco
- Sezionamenti
- Misure
per l'Evacuazione in caso di Emergenza
- Spazi a Rischio Specifico
- Impianti Elettrici
- Sistemi di Allarme
- Mezzi
ed Impianti fissi di Protezione ed Estinzione degli Incendi
- Segnaletica di Sicurezza
- Norme
di Sicurezza per le Scuole
- Norme di Esercizio
- Norme Transitorie
- Deroghe
1. GENERALITÀ 
1.0. Scopo. Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza
antincendio da applicare negli edifici e nei lo- cali adibiti a scuole,
di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità
delle persone e salvaguardare beni contro il rischio di Incendio.
Ai fini delle presenti norme si fa riferimento ai termini e definizioni
generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale
n. 339 del 12 di dicembre 1983).
- 1.1. Campo di applicazione. Le presenti norme si applicano agli edifici
ed ai lo- cali di cui al punto 1.0. di nuova costruzione o agli edifici
esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali,
i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni
previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente
decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il
rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle
scale o l'aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le
disposizioni contenute nel successivo punto 13.
- 1.2. Classificazione. Le scuole vengono suddivise, in relazione alle
presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni o di personale
docente e non docente, nei seguenti tipi: tipo 0: scuole con numero
di presenze contemporanee fino a 100 persone; tipo 1: scuole con
numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone; tipo
2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500
persone; tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da
501 a 800 persone; tipo 4: scuole con numero di presenze
contemporanee da 801 a 1200 persone; tipo 5: scuole con numero di
presenze contemporanee oltre le 1200 persone. Alle scuole di tipo "0,
si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo punto
11. Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purché
non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al
proprio affollamento.
2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 
- 2.0. Scelta dell'area. Gli edifici da adibire a scuole, non devono
essere ubicati in prossimità di attività che comportino gravi
rischi di incendio e/o di esplosione. Per quanto riguarda la scelta del
sito, devono essere tenute pre- senti le disposizioni contenute nel decreto
del Mini- stro dei Lavori Pubblici 18 dicembre 1975 (Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 2 febbraio 1976).
- 2.1. Ubicazione. locali ad uso scolastico possono essere ubicati:
- in edifici indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed
isolati da altri;
- in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti
ad altri aventi destinazione di versa, nel rispetto di quanto specificato
al secondo comma del punto 2.0., purché le norme di sicurezza relative
alle specifiche attività non escludano la vicinanza e/o la contiguità
di scuole.
- 2.2. Accesso all'area Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso
dei Vigili del Fuoco gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto
delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi: larghezza:
3,50 m; altezza libera: 4 m; raggio di volta: 13 m; pendenza: non superiore
al 10%; resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sul- I'asse anteriore
e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m).
- 2.3. Accostamento autoscale. Per i locali siti ad altezza superiore
a m 12 deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio
delle autoscale dei Vigili del Fuoco, sviluppate come da schema allegato
(allegato 1), almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.
Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici di altezza fino
a 24 m devono essere dotati di scale protette e gli edifici di altezza
superiore, di scale a prova di fumo.
- 2.4. Separazioni. Le attività scolastiche ubicate negli edifici
e nei locali di cui alla lettera b) del punto 2.1. devono essere separati
dai locali a diversa destinazione, non pertinenti Inattività scolastica,
mediante strutture di caratteristiche almeno REI 120 senza comunicazioni.
Fanno eccezione le scuole particolari che per reazione diretta con altre
attività necessitano della Comunicazione con altri locali (es. scuole
infermieri, scuole convitto, ecc.) per le quali è ammesso che la
comunicazione avvenga mediante filtro a prova di fumo. Tali attività
devono, comunque, avere accessi ed uscite indipendenti. ì consentito
che l'alloggio del custode, dotato di proprio accesso indipendente, possa
comunicare con i locali pertinenti l'attività scolastica mediante
porte di caratteristiche almeno REI 120.
3. COMPORTAMENTO AL FUOCO 
- 3.0. Resistenza al fuoco delle strutture. I requisiti di resistenza
al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati, secondo le prescrizioni
e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno
n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato
nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio,
legno massiccio, legno lamellare, elementi composti). II dimensionamento
degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali
suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del
carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità
specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni
contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n.
60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio
per locali aventi strutture portanti in legno. Le predette strutture dovranno
comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco
di almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per
edifici con altezza antincendio fino a 24 m; per edifici di altezza superiore
deve essere garantita una resistenza al fuoco almeno di R 90 (strutture
portanti) e REI 90 (strutture separanti). Per le strutture di pertinenza
delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate
nelle relative normative.
- 3.1. Reazione al fuoco dei materiali Per la classificazione di reazione
al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno
1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto
1984);
- negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe,
nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali in
classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento
+ pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti
parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;
- in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni
compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali
di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2 se in presenza di
impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione
incendi. I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne
che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente
trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al
fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto
ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);
i materiali di rivestimento combustibili ammessi nelle varie classi di
reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi
costruttivi, di classe 0, escludendo spazi vuoti o intercapedini; materiali
suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono
essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
4. SEZIONAMENTI 
- 4.0. Compartimentazione. Gli edifici devono essere suddivisi in
compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non ecce
dente quella indicata nella tabella A. Gli elementi costruttivi di suddivisione
tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco
indicati al punto 3.0.
Altezza Antincendi (m)
|
Massima Superficie del Compartimento (mq)
|
Fino a 12 m
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6.000
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da 12 m a 24 m
|
6.000
|
da oltre 24 m a 32 m
|
4.000
|
da oltre 32 m a 54 m
|
2.000
|
- 4.1. Scale. Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala
devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0. La larghezza minima
delle scale deve essere di m 1,20. Le rampe devono essere rettilinee, non
devono presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini
e non più di quindici; i gradini devono essere a pianta rettangolare,
devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a
17 cm e non inferiore a 30 cm; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione
che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno
30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.
Il vano scala, tranne quello a prova di fumo o a prova di fumo interno,
deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non
inferiore al m2 Nel vano di areazione è consentita l'installazione
di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.
- 4.2 Ascensori e montacarichi Le caratteristiche di resistenza al fuoco
dei vani ascensori devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.
Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare
le norme antincendio previste al punto 2.5. del decreto del Ministro dell'lnterno
del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27
giugno 1987, n. 148).
5. MISURE PER L'EVACUAZIONE
IN CASO DI EMERGENZA 
- 5.0. Affollamento. Il massimo affollamento ipotizzabile è
fissato in: aule: 26 persone/aule. Qualora le persone effettivamente presenti
siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla
base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di
persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità
del titolare dell'attività; aree destinate a servizi persone effettivamente
presenti + 20%; refettori e palestre: densità di affollamento pari
a 0,4 persona/m2
- 5.1. Capacità di deflusso. La capacità di deflusso
per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano.
- 5.2. Sistema di via di uscita. Ogni scuola deve essere provvista
di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo
affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso
ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro. Gli spazi frequentati
dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti
su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve
al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una
scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.
- 5.3. Larghezza delle vie di uscita. La larghezza delle vie di
uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due
moduli (m 1,20). La misurazione della larghezza delle singole uscite va
eseguita nel punto più stretto della luce. Anche le porte dei locali
frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore
a m 1,20.
- 5.4. Lunghezza delle vie di uscita. La lunghezza delle vie di
uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal
luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato
dagli studenti o dal personale docente e non docente.
- 5.5. Larghezza totale delle uscite di ogni piano. La larghezza
totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra
il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.
Per le scuole che occupano più di tre piano fuori terra, la larghezza
totale delle vie di uscita che immettono all'aperto, viene calcolata sommando
il massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con riferimento
a quelli aventi maggiore affollamento.
- 5.6. Numero delle uscite. II numero delle uscite dai singoli
piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in
punti ragionevolmente contrapposti. Per ogni tipo di scuola i locali destinati
ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed
attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati
oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di
larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso dei deflusso,
con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro. Le aule didattiche
devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti, le porte devono
avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il
numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le
aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili
o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5. Le
porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate
in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.
6. SPAZI A RISCHIO SPECIFICO 
- 6.0. Classificazione. Gli spazi a rischio specifico sono così
classificati: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; servizi tecnologici;
spazi per l'informazione e le attività parascolastiche; autorimesse;
spazi per servizi logistici (mense, dormitori).
- 6.1. Spazi per esercitazioni Vengono definiti spazi per esercitazioni
tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni,
lavori, ecc. connessi con l'attività scolastica. Gli spazi per le
esercitazioni ed i locali per depositi annessi devono essere ubicati ai
piani fuori terra o al1 ' interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono
utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che devono
essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati.
Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione,
le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza
al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova
stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n.91 del 14 settembre
1961. Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare
per i vari tipi di materiali nonché la classificazione dei locali
in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e
con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata. Le predette
strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una
resistenza al fuoco di almeno REI 60. Le comunicazioni tra il locale per
esercitazioni ed il locale deposito annesso, devono essere munite di porte
dotate di chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60.
Nei locali dove vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o
macchine radiogene e fatto di- vieto di usare o depositare materiali infiammabili.
Detti locali debbono essere realizzati in modo da consentire la più
agevole decontaminazione ed essere predisposti per la raccolta ed il successivo
allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di principi di incendio.
Gli spazi per le esercitazioni dove vengono manipolate sostanze esplosive
e/o infiammabili devono essere provvisti di aperture di aerazione, permanente,
ricavate su pareti attestate all'esterno di superficie pari a 1/20 della
superficie in pianta del locale. Qualora vengano manipolati gas aventi
densità superiore a 0,8 delle predette aperture di aerazione, almeno
1/3 della superficie complessiva deve essere costituito da aperture, protette
con grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete attestata
all'esterno e poste a filo pavimento. Le apparecchiature di laboratorio
alimentate a combustibile gassoso devono avere ciascun bruciatore dotato
di dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti il flusso
dal gas in mancanza di fiamma.
- 6.2. Spazi per depositi Vengono definiti "spazi per deposito o
magazzino" tutti quegli ambienti destinati alla conservazione di materiali
per uso didattico e per i servizi amministrativi. I depositi di materiali
solidi combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani
1" e 2" interrati. Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato
nella realizzazione le strutture di separazione devono avere caratteristiche
di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità
di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n.91 del
14 settembre 1961. II dimensionamento degli spessori e delle protezioni
da adottare per i vari tipi di materiali nonché la classificazione
dei depositi in funzione del carico di incendio, vanno determinati secondo
le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.
Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire
una resistenza al fuoco di almeno REI 60. L'accesso al deposito deve avvenire
tramite porte almeno RE 160 dotate di congedo di autochiusura. La superficie
massima lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a:
1000 m2 per i piani fuori terra; 500 m2 per i piani 1" e 2" interrato.
I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie non
inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie
a maglia fitta. II carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare
i 30 kg/m2, qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà
essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento automatico.
Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno un estintore,
di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A
ogni 200 m2 di superficie. depositi di materia infiammabili liquidi e gassosi
devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato, lo stoccaggio,
la distribuzione e l'utilizzazione di tali materiali devono essere eseguiti
in conformità delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi.
Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un estintore di tipo
approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C
ogni 150 m2 di superficie. Per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie
è consentito detenere complessivamente, all'interno del volume dell'edificio,
in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, 20 1 di liquidi infiammabili.
- 6.3. Servizi tecnologici
- 6.3.0. Impianti di produzione di calore. Per gli impianti di produzione
di calore valgono le disposizioni di prevenzione incendi in vigore. ì
fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o
gassoso, per il riscaldamento di am- bienti.
- 6.3. 1. Impianti di condizionamento e di ventilazione. Gli eventuali
impianti di condizionamento e di ventilazione possono essere centralizzati
o localizzati. Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi
frigoriferi prodotti non infiammabili. Negli impianti centralizzati di
condizionamento aventi potenza superiore a 75 KW i gruppi frigoriferi devono
essere installati in locali appositi, così come le centrali, di
trattamento aria superiori a 50.000 mc/ h (portata volumetrica). Le strutture
di separazione devono presentare resistenza al fuoco non inferiore a REI
60 e le eventuali comunicazioni in essere praticate devono avvenire tramite
porte di caratteristiche almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
Le condotte non devono attraversare: luoghi sicuri, che non siano a cielo
libero; vie di uscita; locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione
e di scoppio. L'attraversamento può tuttavia essere ammesso se le
condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno
pari a quella del vano attraversato. Qualora le condotte debbano attraversare
strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata,
in corrispondenza degli attraversamenti almeno una serranda resistente
al fuoco REI 60.
- 6.3.1.1. Dispositivo di controllo.
- Comando manuale - Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo
di comando manuale, situato in u n punto facilmente accessi bile, per l'arresto
dei ventilatori in caso di incendio.
- Dispositivi automatici termostatici - Gli impianti, a ricircolo di
aria, di potenzialità superiore a 20.000 mc/h devono essere provvisti
di dispositivi termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso
di aumento anormale della temperatura nelle condotte. Tali dispositivi,
tarati a 70" C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente
delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria
esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria. Inoltre l'intervento
di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori
senza l'intervento manuale. c) Dispositivi automatici di rilevazione dei
fumi. Gli impianti, a ricircolo d'aria, di potenzialità superiore
a 50.000 mc/h devono essere muniti di rilevatori di fumo, in sostituzione
dei dispositivi termostatici previsti nel precedente comma, che comandino
l'arresto dei ventilatori. L'intervento di tali dispositivi non deve consentire
la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.
- 6.3.2. Condizionamento localizzato. ì consentito il condizionamento
dell'aria a mezzo di armadi condizionatori a condizione che il fluido refrigerante
non sia infiammabile.
- 6.3.4. Impianti centralizzati per la produzione di aria compressa.
Detti impianti, se di potenza superiore a 10 KW, devono essere installati
in locali aventi almeno una parete attestata verso l'esterno ovvero su
intercapedine grigliata, muniti di superficie di sfogo non inferiore a
1/15 della superficie in pianta del locale.
- 6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche.
Vengono definiti "spazi destinati all'informazione ed alle attività
parascolastiche", i seguenti locali: auditori; aule magne; sale per
rappresentazioni. Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra
o al 1'interrato fino alla quota massima di 7,50 m; se la capienza supera
le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche, si
applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo. Qualora,
per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile rispettare le
disposizioni sull'isolamento previste dalle suddette norme, le manifestazioni
in argomento potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità
con l'attività scolastica; potranno essere ammesse comunicazioni
unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4.
- 6.5. Autorimesse. Detti locali devono rispondere ai requisiti di sicurezza
stabiliti dalle specifiche norme tecniche in vigore.
- 6.6. Spazi per servizi logistici
- 6.6.1. Mense. Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione
dei pasti. Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o il lavaggio
delle stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile Iiquido o
gassoso, agli stessi si applicano le specifiche normative di sicurezza
vigenti.
- 6.6.2. Dormitori Locali destinati all'alloggiamento ad esclusivo uso
del complesso scolastico. Essi devono rispondere alle vigenti disposizioni
di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno per le attività
alberghiere.
7. IMPIANTI ELETTRICI 
- 7.0. Generalità. Gli impianti elettrici del complesso scolastico
devono essere realizzati in conformità ai dispositivi di cui alla
legge 1" marzo 1968, n. 186. Ogni scuola deve essere munita di interruttore
generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione
all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve essere
munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso
o in posizione presidiata.
- 7.1. Impianto elettrico di sicurezza. Le scuole devono essere dotate
di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da
quella ordinaria. L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le
seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone:
- illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le
uscite, e i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione
non inferiore a 5 lux;
- impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme. Nessun'altra
apparecchiatura può essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza.
L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche
con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale. L'autonomia
della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30". Sono
ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma,
il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere
di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
8. SISTEMI DI ALLARME 
- 8.0. Generalità. Le scuole devono essere munite di un sistema
di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in
caso di pericolo. II sistema di allarme deve avere caratteristiche atte
a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed
il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante
il funzionamento della scuola.
- 8.1. Tipo di impianto. II sistema di allarme può essere costituito,
per le scuole di tipo 0-1-2, dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente
per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono. Per
le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un impianto
di altoparlanti.
9. MEZZI ED
IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI 
- 9.0. Generalità. Ogni tipo di scuola deve essere dotato di
idonei mezzi antincendio come di seguito precisato.
- 9.1. Rete idranti Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate
di una rete idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente
ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dall'edificio;
da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato,
almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento
di tubazione flessibile o attacco per naspo. La tubazione flessibile deve
essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, con caratteristiche
di lunghezza tali da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area
protetta. II naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro
minimo di 25 mm ed anch'esso di lunghezza idonea a consentire di raggiungere
col getto ogni punto dell'area protetta. Tale idrante deve essere installato
nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna. Al piede
di ogni colonna montante, per edifici con oltre 3 piani fuori terra, deve
essere installato un idoneo attacco di mandante per autopompa. Per gli
altri edifici è sufficiente un solo attacco per autopompa per tutto
l'impianto. L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata
minima di 360 l/min. per ogni colonna montante e, nel caso di più
colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne. L'alimentazione
idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente
più sfavoriti, di 120 I/min. cad., con una pressione residua al
bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 min. Qualora l'acquedotto
non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere
installata una idonea riserva idrica alimentata da acquedotto pubblico
e/o da altre fonti. Tale riserva deve essere costantemente garantita. Le
elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere alimentate
elettricamente da una propria linea preferenziale. Nelle scuole di tipo
4 e 5, i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti
da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia
indipendenti (ad esempio elettropompe e motopompa o due elettropompe).
L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico. Le tubazioni
di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal
gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne montanti possono correre, a giorno
o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggia menti resistenti
al fuoco REI 60.
- 9.2. Estintori Devono essere installati estintori portatili di capacità
estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero
dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento
o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.
- 9.3. Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi
Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i
30 kg/m2, deve essere installato un impianto di rilevazione automatica
d'incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione
automatica, se interrato.
10. SEGNALETICA DI SICUREZZA 
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza,
espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 10 agosto 1982).
11. NORME DI SICUREZZA
PER LE SCUOLE 
Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco
non inferiore a REI 30. Gli impianti elettrici devono essere realizzati
a regola d'arte in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo
1968. Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il
sicuro esodo degli occupanti la scuola. Devono essere osservate le disposizioni
contenute nei punti 3.1,9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.
12. NORME DI ESERCIZIO 
A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto
un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi
ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione
di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di
controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione
dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro
deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli
da parte dell'autorità competente.
- 12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere
fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.
- 12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da
qualsiasi materiale.
- 12.2. ì fatto divieto di compromettere la agevole apertura e
funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i
periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima
dell'inizio delle lezioni.
- 12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati
periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.
- 12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili
o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di
fiamme libere.
- 12.5. 1 travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati
se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo
autorizzato.
- 12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati,
non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas
compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili
e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili,
possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze
igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso
come previsto al punto 6.2.
- 12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione
centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o
gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione
del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli
segnaletici facilmente visibili.
- 12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati
in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi
e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.
- 12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore
a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.
- 12.10. 11 titolare dell'attività deve provvedere affinché
nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza.
Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza,
in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.
13. NORME TRANSITORIE 
Negli edifici esistenti, entro cinque anni dall'entrata in vigore
del presente decreto, devono essere attuate le prescrizioni contenute negli
articoli seguenti: scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore
del decreto ministeriale 18 dicembre 1975;
- 2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12; scuole
preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18
dicembre 1975;
- 2.4,3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo
affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12.
14.DEROGHE 
Nei casi in cui per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze
funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute
nella presente normativa, il titolare della gestione della scuola può
avanzare motivata richiesta di deroga in base all'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 577 del 29 luglio 1982 e secondo le procedure
indicate nello stesso articolo. Le istanze devono essere redatte in carta
legale e corredate di grafici e di relazione tecnica che illustri, sotto l'aspetto
antincendio, le caratteristiche dell'edificio e le misure alternative proposte
al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle
norme a cui si intende derogare.
