NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
DECRETO 26 agosto 1992

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Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992"

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1 e 2; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2; Rilevata la necessità di emanare norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica; Vista la norma elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui al- I'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto I'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577:

Decreta

Sono approvate le norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica contenute in allegato al presente decreto. II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ì fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO

NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

INDICE

  1. Generalità
  2. Caratteristiche Costruttive
  3. Comportamento al Fuoco
  4. Sezionamenti
  5. Misure per l'Evacuazione in caso di Emergenza
  6. Spazi a Rischio Specifico
  7. Impianti Elettrici
  8. Sistemi di Allarme
  9. Mezzi ed Impianti fissi di Protezione ed Estinzione degli Incendi
  10. Segnaletica di Sicurezza
  11. Norme di Sicurezza per le Scuole
  12. Norme di Esercizio
  13. Norme Transitorie
  14. Deroghe


1. GENERALITÀ

1.0. Scopo. Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendio da applicare negli edifici e nei lo- cali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare beni contro il rischio di Incendio.
Ai fini delle presenti norme si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 di dicembre 1983).

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

    1. in edifici indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
    2. in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi destinazione di versa, nel rispetto di quanto specificato al secondo comma del punto 2.0., purché le norme di sicurezza relative alle specifiche attività non escludano la vicinanza e/o la contiguità di scuole.

3. COMPORTAMENTO AL FUOCO

    1. negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali in classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;
    2. in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992); i materiali di rivestimento combustibili ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0, escludendo spazi vuoti o intercapedini; materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

4. SEZIONAMENTI

TABELLA A

Altezza Antincendi (m)

Massima Superficie del Compartimento (mq)

Fino a 12 m

6.000

da 12 m a 24 m

6.000

da oltre 24 m a 32 m

4.000

da oltre 32 m a 54 m

2.000

5. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

6. SPAZI A RISCHIO SPECIFICO

    1. Comando manuale - Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in u n punto facilmente accessi bile, per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio.
    2. Dispositivi automatici termostatici - Gli impianti, a ricircolo di aria, di potenzialità superiore a 20.000 mc/h devono essere provvisti di dispositivi termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso di aumento anormale della temperatura nelle condotte. Tali dispositivi, tarati a 70" C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria. Inoltre l'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale. c) Dispositivi automatici di rilevazione dei fumi. Gli impianti, a ricircolo d'aria, di potenzialità superiore a 50.000 mc/h devono essere muniti di rilevatori di fumo, in sostituzione dei dispositivi termostatici previsti nel precedente comma, che comandino l'arresto dei ventilatori. L'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

7. IMPIANTI ELETTRICI

    1. illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite, e i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;
    2. impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme. Nessun'altra apparecchiatura può essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza. L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciuta dal personale. L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30". Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma, il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

8. SISTEMI DI ALLARME

9. MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI

10. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982).

11. NORME DI SICUREZZA PER LE SCUOLE

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968. Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola. Devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti 3.1,9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.

12. NORME DI ESERCIZIO

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

13. NORME TRANSITORIE

Negli edifici esistenti, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, devono essere attuate le prescrizioni contenute negli articoli seguenti: scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975;

14.DEROGHE

Nei casi in cui per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nella presente normativa, il titolare della gestione della scuola può avanzare motivata richiesta di deroga in base all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 29 luglio 1982 e secondo le procedure indicate nello stesso articolo. Le istanze devono essere redatte in carta legale e corredate di grafici e di relazione tecnica che illustri, sotto l'aspetto antincendio, le caratteristiche dell'edificio e le misure alternative proposte al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare.

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